COMUNICATO STAMPA FIPIA DEL 4/12/25
Comunicato stampa
Terni 04-12-2025
Cari amici della pesca in apnea, ci troviamo ancora dover combattere una battaglia che nonostante il nostro impegno non è stata ancora vinta
L’estate è finita e con lei è finita anche la stagione della pesca in apnea, quella per “tutti”. Restano in campo i veri appassionati che sfidano il freddo ed il mare agitato pur di coltivare la loro passione.
E’ finito anche il traffico delle diverse imbarcazioni e natanti per uso turistico e anche quest’anno dobbiamo fare i conti con le diverse segnalazioni che ci sono pervenute. Parliamo di imbarcazioni che hanno rischiato l’investimento del pescatore in apnea, o hanno colpito il pescatore anche quando si era segnalato come previsto dalla normativa.
Ma vediamo di ripresentare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
All’articolo 91, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, così come modificato dall’art. 81 del Decreto 17 settembre 2024, n. 133, ricorda l’obbligo al pescatore in apnea di segnalarsi mediante una bandiera rossa con banda diagonale bianca, visibile ad almeno 300 metri di distanza, posta su di un galleggiante. L’attività del pescatore dovrà svolgersi entro 50 metri di distanza dalla sua bandiera di segnalazione.
Di nuovo, con il citato decreto, si introducono anche le misure minime per questa bandiera, che devono essere 45×70 cm. Si introduce anche che se l’attività di pesca avvenisse ad una distanza maggiore di 300 metri dalla costa, il pescatore deve essere assistito da un’unità di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza. E’ da rimarcare che queste due ultime previsioni dell’articolo 91 sembrerebbero riferirsi all’immersione subacquea con autorespiratore: volerlo intendere come norma valida anche per il pescatore subacqueo in apnea è da considerarsi una nostra lettura cautelativa dell’insieme normativo.
Di fatto, l’articolo 130 del DPR 1639/68 è incluso nel Capo III (Delle pesche speciali) Sez III intitolata: “Della pesca subacquea”. Si tratta di una serie di norme dettate non per i subacquei in generale, ma per i pescatori subacquei in apnea. Dato che la norma è ad oggi in vigore e disciplina una materia specifica, dovrebbe a regola ritenersi prevalente su quella generica dell’articolo 91 del regolamento del nuovo codice della nautica da diporto, in virtù del principio lex specialis derogat generali. L’articolo 130 non specifica le misure né prevede obbligo di farsi assistere da un mezzo appoggio, indicato come eventuale dalla seconda parte del primo comma.
Per il pescatore in apnea il mancato rispetto dell’obbligo di segnalazione imposto dal DPR 1639/68 art. 130 e succ. è sanzionato dall’articolo 11 comma 10 del DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4. La sanzione va da 1000 a 3000 euro con pagamento in misura ridotta (più vantaggioso tra doppio del minimo e un terzo del massimo) di 1000 euro:
Il navigante è invece tenuto a mantenere una distanza di navigazione di almeno 100 metri dal segnale del subacqueo, come è previsto dall’articolo 91 comma 5 del regolamento di attuazione del nuovo codice della nautica da diporto (DDECRETO 29 luglio 2008, n. 146). La sua violazione è sanzionata dall’articolo 53 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171:
“Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà”.
Abbiamo quindi che chi alla guida di un natante da diporto non rispetta la distanza di 100 metri dal segnale di sommozzatore in acqua è soggetto alla sanzione della cifra più favorevole tra doppio del minimo (552) e un terzo del massimo (459) = 459 dimezzata per l’uso del natante da diporto = 229,5 euro.
Come più volte abbiamo avuto modo di stigmatizzare, vediamo illogicità nel diverso trattamento sanzionatorio di violazioni che insistono, di fatto, sugli stessi eventi. In pratica, il pescatore in apnea che mette a rischio la propria incolumità non segnandosi adeguatamente viene punito con una sanzione minima di 1000 euro; mentre chi alla guida di un mezzo nautico metta a rischio l’altrui incolumità viene punito con una sanzione che può essere anche di soli 229,5 euro.
Per completare il quadro occorre anche ricordare la differente difficoltà di intervenire su di un subacqueo in acqua rispetto ad intervenire nei confronti di un mezzo nautico che gli sfrecci vicino. Di fatto non abbiamo alcuna segnalazione di sanzioni contro imbarcazioni naviganti a meno di 100 metri da una bandiera del sub in acqua.
Arriviamo quindi a quello che la FIPIA può o potrebbe fare. Non è certo il nostro intendimento quello di intervenire per reprimere, quanto quello di prevenire, ovvero sensibilizzare gli attori di questa vicenda. Per quello che riguarda i pescatori in apnea, non possiamo che insistere, come già fatto e continueremo a fare, nel divulgare l’importanza dell’uso della bandiera segnasub.
Diverso è trovare il modo per sensibilizzare i naviganti al rispetto del segnale di sub in acqua. Al riguardo stiamo discutendo sul contenuto di una istanza da presentare ai Ministri competenti. In primissima battuta pensiamo si potrebbe intervenire sul sistema sanzionatorio previsto per i naviganti. Si tratterebbe di armonizzazione, proporzionalità ed equità nei confronti di quanto previsto per il subacqueo. Ma non lo suggeriremmo con spirito giustizialista, bensì per attirare l’attenzione al problema e alimentare nuovamente il dibattito.
Altro intervento normativo potrebbe consistere nel modificare il contenuto di alcuni allegati previsti nel Decreto 17 settembre 2024, n. 133, nei quali sono enumerate le dotazioni di sicurezza obbligatorie, inserendo l’obbligatorietà della presenza di un adesivo riportante la dovuta attenzione al subacqueo in acqua. L’adesivo potrebbe/dovrebbe essere apposto in prossimità del posto di guida.
La discussione continuerà fino alla definizione degli interventi che intendiamo suggerire ai Ministri competenti e dovrebbe concludersi con la formulazione di un’istanza che stimoli il legislatore ad affrontare la questione. In sintesi, azioni finalizzate ad ottenere prevenzione piuttosto che semplice repressione, cosa che, nel caso specifico, ha già dimostrato di essere difficilmente applicabile.
F.I.P.I.A.




