Per praticare la pesca “non” professionale in mare, con qualsiasi tecnica e attrezzo consentito, è obbligatorio dal 2011 farne comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (oggi MASAF) come previsto dal DM 6 dicembre 2010.
Decreto Ministeriale sul Censimento_Pesca_Sportiva
Al 31 dicembre 2022, dopo anni di rinnovi “automatici”, sono scaduti i termini di validità delle comunicazioni (censimento) per l’ottenimento del permesso gratuito per la pesca in mare.
Con il Decreto Direttoriale MIPAAF 0015177 del 12 gennaio 2023 viene introdotto l’obbligo annuale del “Rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa” o di iscrizione per chi non si fosse mai iscritto.
Dal due maggio 2022 è attiva la nuova procedura di Censimento della Pesca Sportiva in mare.
Quindi, in soldoni, è obbligatorio per “tutti” (registrati e non) procedere alla comunicazione annuale della pratica della pesca in mare e ottenere il permesso gratuito.
Al seguente indirizzo del MIPAAF troverete tutte le istruzioni e il Decreto 0015177.
https://www.politicheagricole.it/…/L/IT/IDPagina/190
Ci sembra tuttavia opportuno fornire qualche ragguaglio, per chi non ha dimestichezza con il linguaggio eccessivamente tecnico usato nelle spiegazioni del Ministero, tenendo presente che la procedura sarà diversa per chi rinnova da quella per chi procede alla prima iscrizione.
ATTENZIONE: Mediante la procedura attiva dal 2 maggio 2022, l’accesso all’applicazione è consentito esclusivamente attraverso la carta Nazionale dei Servizi (CNS), SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Al seguente link è possibile accedere all’area riservata del MASAF (ex MIPAAF) per il rinnovo o la richiesta del permesso gratuito.
https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/pesca.jsp
Per chi fosse già iscritto la cosa si presenta abbastanza semplice:
– collegarsi all’indirizzo sopra riportato
– cliccare in alto a destra “Ingresso all’area riservata-accedi” ed eseguire tutti i passaggi per l’accesso in funzione del vostro metodo di riconoscimento (SPID o CNS o ecc.)
– una volta riconosciuti vi troverete nella pagina dove potrete cliccare “Comunicazione pesca sportiva”
– sarete inviati alla pagina dove potrete selezionare il vostro numero di censimento e modificare o rinnovare o vedere il dettaglio ecc.
– vi arriverà una email con il nuovo permesso gratuito.
Per chi si iscrivesse per la prima volta la cosa è un poco più laboriosa:
Anche qui bisognerà collegarsi all’indirizzo:
https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/pesca.jsp
– cliccare in alto a destra “Ingresso all’area riservata-accedi” ed eseguire tutti i passaggi per l’accesso in funzione del vostro metodo di riconoscimento (SPID o CNS o ecc.)
– vi troverete direttamente nel sito del Ministero dell’Agricoltura
– cliccare “pesca” e selezionare “Comunicazione pesca sportiva”
– vi troverete una serie di pagine nelle quali dovrete rispondere ad una serie di richieste e/o opzioni selezionando le opportune caselle
– infine cliccando “stampa” vi sarà scaricata l’attestazione che potrete stampare.
Il documento dovrà essere portato con se, ed esibito alle autorità competenti in caso di controllo. Allo scopo di permettere una corretta identificazione del titolare sarà necessario avere con se anche un documento d’identità in corso di validità. Nel caso in cui si venga trovati sprovvisti del permesso (che ribadiamo, è gratuito ma obbligatorio), la normativa prevede che il pescatore debba immediatamente interrompere l’attività ed entro 10gg debba mettersi in regola, ossia per sottoscrivere il permesso se non lo aveva mai fatto prima o per esibirne copia alle autorità che hanno effettuato il controllo. Decorso il temine scatta una sanzione amministrativa di 1000 euro.
Altre norme che è importante conoscere
Un altro argomento importante è conoscere la taglia minima dei pesci che è possibile pescare e, visto che il pescatore in apnea è l’unico che può vedere la preda, è fondamentale rispettarle:
Alcune regole generali riguardanti la pratica delle pesca ricreativa (e che quindi interessano anche la pesca in apnea) sono contenute nella legge 4/2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura”
ARTICOLO 6 comma 3
Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale
ARTICOLO 6 comma 5
La pesca con il fucile subacqueo, o con attrezzi similari, è consentita soltanto ai maggiori di anni 16 (sedici)
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Il decreto che nello specifico norma la pratica della pesca in apnea ricreativa è il n° 1639/1968 e succ, (almeno fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento attuativo previsto dalla 4/2012 al comma 5) del quale riportiamo gli articoli specifici):
ARTICOLO 128 bis
Esercizio della pesca subacquea sportiva
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.
Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi (ndr. è consentita la cattura solo di molluschi cefalopodi come chiarito nel 1987 dalla circolare ministeriale n° 6227201 Degan, e dai successivi richiami alla stessa fatti nel 1995 dal MIPAAF e nel 2008 dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto) e crostacei.
ARTICOLO 128 ter
(Così modificato dall’ Art. 3 D.M. 1/6/1987, n. 249)
Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca subacquea.
Durante l’attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.
(su questo articolo vi è una precisazione successiva: circolare del Ministero, n° 6227201 del 23/07/1987 che indica come obbligatoria la presenza di un barcaiolo solo se al bordo del mezzo nautico vi è un apparecchio ausiliario di respirazione).