Sicurezza navigazione

In mare, durante la navigazione, vi sono delle norme che devono essere seguite. Il primo errore che spesso si fa è considerare tali norme come un’imposizione. Le norme per la sicurezza in mare sono state fatte per garantire una serena e sicura navigazioni a tutti, quindi più che norme devono essere intese come comportamenti civili e fortemente necessari.

Il primo consiglio che diamo sempre per la sicurezza in mare è quello di informarsi sulle previsioni meteomarine che si possono trovare alla partenza e anche durante la navigazione.

Prima di partire, fate sempre un controllo generico di tutti i sistemi della vostra imbarcazione. Meglio scoprire un guasto prima di partire che avere problemi direttamente a largo. In particolare, verificate:

  • Che la sigla o il nome della vostra imbarcazione sia chiaro e ben visibile;
  • Che l’imbarcazione sia pulita e che non vi sia a bordo materiale combustibile inutile;
  • Che non vi siano perdite di combustibile;
  • Controllare lo stato delle batterie;
  • Verificare il funzionamento dell’apparato radio;
  • Controllare la quantità del carburante;
  • Verificare il corretto funzionamento dei fanali e delle apparecchiature acustiche;
    • Far arieggiare il vano motore dopo il rifornimento.

Le dotazioni e le attrezzature di sicurezza da tenere a bordo non sono più legate all’abilitazione dell’unità, ma alla distanza dalla costa in cui si svolge la navigazione.

Uno dei principi da non dimenticare è che la sicurezza della navigazione inizia in banchina prima della partenza. Rientra nella responsabilità del conduttore avere a bordo le dotazioni necessarie per affrontare la navigazione desiderata. Nei primi 300 metri dalla costa, le unità da diporto (anche se imbarcazione) possono navigare senza dotazioni di sicurezza, poi, man mano che ci si allontana i mezzi di salvataggio e le attrezzature di sicurezza aumentano in relazione alla distanza dalla costa. Ai fini della tutela delle attività ricreative che si svolgono lungo le spiagge, nella fascia costiera dei 1.000 metri dalla costa la velocità delle unità da diporto è limitata a 10 nodi.

Le dotazioni di sicurezza richieste per le unità da diporto sono regolate dal seguente quadro normativo:

1)       Decreto Legislativo 18 luglio n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

2)       Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 29 luglio 2008, 146 – Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

3)       Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 02 marzo 2009 – Caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità di diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa.

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO  DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

S P E C I E   D I   N A V I G A Z I O N E

(la “x” indica l’obbligatorietà – il numero tra parentesi indica le quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

Senza alcun

limite

Entro 50 miglia Entro 12

miglia

Entro  6

miglia

Entro  3

miglia

Entro  1

miglia

Entro  300

metri

Nei  fiumi ,  torrenti

e  corsi d’acqua

zattera di salvataggio

(per tutte le persone a bordo)

x x
zattera di salvataggio “costiera”

(per tutte le persone a bordo)

x
cinture di salvataggio

(una per ogni persona a bordo)

x x x x x x x
salvagente anulare con cima x  (1) x  (1) x  (1) x  (1) x  (1) x  (1) x(1)
boetta luminosa x  (1) x (1) x (1) x (1)
boetta fumogena x  (3) x  (2) x (2) x  (2) x  (1)
bussola e tabelle di deviazione   (a) x x x
orologio x x
barometro x x
binocolo x x
carte  nautiche  della zona in cui si effettua la navigazione

effettua la navigazione

x x
strumenti da carteggio x x
fuochi a  mano a luce rossa x  (4) x (3) x (2) x  (2) x  (2)
razzi a paracadute a luce rossa x  (4) x (3) x (2) x  (2)
cassetta di pronto soccorso       (b) x x
fanali regolamentari                  (c) x x x x x
apparecchi  di segnalazione sonora

(d)  ]]]+]++   + +

x x x x x
strumento di radioposizionamento

(GPS)                                  (e)

x x
apparato VHF x x x
riflettore radar x x
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon) x

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di

esaurimento

x x x x x x
Mezzi antincendio – estintori : come indicato  nella Tabella All. A)  annessa al  D.M. 21 gennaio 1994 n. 232                               (e) x x x x x x

Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.  (I periti compensatori  devono possedere i requisiti stabiliti dalla Circolare Serie I – n. 23 “Polizia della Navigazione“ del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all’art. 68 C..N.)

(b)  secondo la tabella  D allegata al  Decreto del Ministero della Sanità  n. 279 del 25 maggio 1988.

(c) nel  caso di navigazione diurna  fino a  dodici  miglia dalla costa  i fanali  regolamentari   possono essere  sostituiti con  una torcia di sicurezza a luce  bianca .

(d)  per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

(e) i natanti, indipendentemente  dalla potenza del motore, devono avere  a  bordo  solo un  estintore.  Per le imbarcazioni, il  numero degli estintori e la capacità  estinguente  sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al  citato D.M. 232\1994

Tabella degli estintori annessa al D.M. 232\1994  per le unità da diporto senza Marcatura CE modificata con DM 5.10.1999 n. 478

A) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata Numero e capacità estinguente degli estintori
P (KW) In plancia o posto guida In prossimità dell’apparato motore (1) In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
P £ 18.4

18.4 < P £ 74

74 < P £ 147

147 < P £ 294

294 < P £ 368

P > 368

 

 

 

1 da 13 B

 

1 da 21 B

2 da 13 B

1 da 21 B e 1 da 13 B

1 da 34 B e 1 da 21 B

2 da 34 B

 

 

 

1 da 13 B

B) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW) Capacità estinguente portatile
P £ 18.4

18,4 < P £ 147

P > 147

13 B

21 B

34 B

(1) Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note

  • Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell’estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
  • La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l’estintore è idoneo a spegnere.
  • Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.
  • Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell’ex D.G. Navigazione  e Traffico Marittimo
  • Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell’accertamento del buon stato di conservazione e l’indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

Massimo de Nobile