Pesca in apnea in Francia e in Corsica

Aggiornamento al 27 gennaio 2023
La pesca in apnea è consentita solo se si possiede un’assicurazione di Responsabilità Civile (assicurazione RCT)  per i danni causati a terzi (cose e persone).

Inoltre, la legge francese (Art. 321- du code du sport) prevede che gli assicurati di uno stesso “gruppo” siano considerati “terzi tra di loro”, ovvero il contratto deve prevedere la copertura di eventuali danni causati da un assicurato ad un membro del proprio gruppo.

L’assicurazione RCT può essere sottoscritta iscrivendosi alla FIPIA. La tessera assicurativa della FIPIA possiede infatti i requisiti necessari.

Poiché la tessera assicurativa non prevede la fotografia del titolare, pur riportando i dati di polizza, è buona norma portare con un documento di riconoscimento.

Ricordatevi di consultare: l’elenco delle zone interdette  alla pesca presso gli uffici degli Affari Marittimi, le regole generali per la pratica della PIA e i limiti alle catture.

L’età minima per pescare in apnea è di 16 anni.

La pesca in apnea è vietata:

dal tramonto al sorgere del sole,

a meno di 150 metri da navi e postazioni di pesca segnalate,

prelevando organismi da attrezzi da pesca di altri pescatori ricreativi o professionali,

impiegando una fonte luminosa,

tenendo il fucile carico fuori dall’acqua,

senza boa segnasub,

è vietato il prelievo di qualsiasi specie di cernia,

è vietato il prelievo di corvina, tonno, spada e oloturia (Sciaena umbra, vedi:   vietata la pesca alla corvina )

E’ inoltre vietato l’impiego di acquascooter (elettrici o a scoppio) contemporaneamente al possesso di un fucile subacqueo.

Chi intendesse andare a pesca di spigole (chiamate “Bar”) nel Canale della Manica o comunque nel mare a nord della Francia, deve sapere che dal 1 aprile al 31 ottobre, vige il limite di una cattura al giorno per pescatore.

Attenzione all’obbligo di  MARCATURA DELLE CATTURE

Riportiamo la traduzione del Decreto del 17 maggio 2011 che richiede la marcatura delle catture della pesca ricreativa.

 

…. VISTO il decreto n ° 90-618 del 11 luglio 1990, così come modificato, riguardante l’esercizio della pesca in mare da diporto;

Visto il decreto del 15 luglio 2010 che determina la dimensione minima o il peso minimo delle catture e gli sbarchi di pesci e altri organismi marini;

Considerata l’adozione dellaCarta di impegni e obiettivi per una pesca da diporto eco-responsabilefirmato 7 luglio 2010, i cui obiettivi sono la lotta contro la vendita illegale di frutti della pesca in mare:

 

Art. 1. – Il presente decreto si applica alla pesca in mare da diporto in tutte le sue forme, a piedi dalla riva o dalla barca o subacquea. Si applica in tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione francese.

Art. 2. – Nelle zona di pesca di cui all’articolo 1, gli esemplari delle specie catturate, di cui all’elenco allegato alla presente norma, devono essere soggetti a marcatura. Questa marcatura consiste nella rimozione del lobo inferiore della pinna caudale.

Art. 3. – Gli esemplari delle specie catturate dai diportisti e pescatori ricreativi a bordo di imbarcazioni o subacquei devono essere contrassegnati non appena messi a bordo, fatta eccezione per gli esemplari che vengono tenuti in vita a bordo, prima di essere rilasciati. La marcatura viene effettuata in ogni caso prima dello sbarco.

Per  i pescatori subacquei partenti dalla riva, questa marcatura deve  intervenire non appena essi rientrano a  riva.

Per i pescatori che praticano la pesca dalla riva, questa marcatura deve essere effettuata subito dopo la cattura.

 

Art. 4. – A parte l’operazione di marcatura, gli esemplari catturati devono essere mantenuti interi fino allo sbarco, la marcatura non deve impedire la misurazione delle dimensioni dei pesci.

Art. 5. – La violazione delle presenti disposizioni, soprattutto per quanto riguarda la marcatura, può dar luogo, a prescindere dalle eventuali sanzioni penali, all’applicazione di una sanzione amministrativa a norma dell’articolo L. 946-1 e L. 946-4 del codice rurale e della pesca marittima o a delle misure precauzionali in applicazione dell’articolo L. 943-1 della stessa norma.

Art. 6. – Il direttore della pesca marittima e dell’acquacoltura e i prefetti regionali interessati, ciascuno relativamente alle proprie competenze, sono tenuti all’applicazione del presente decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese.

 

 

Allegato

Lista delle specie soggette a marcatura

Nome comune Nome scientifico

Spigola Dicentrarchus labrax
Palamita Sarda sarda
Merluzzo Gadus morhua
Corvina Sciaena umbra
Dentice Dentex dentex
Lampuga Coryphaena hippurus
Orata Sparus aurata
Pesce spada Xiphias gladius
Pesce vela Istiophorus platypterus
Astice Homarus gammarus
Aragosta Palinurus elephas
Merluzzo giallo    Pollachius pollachius
Merluzzo nero Pollachius virens
Ombrina Argyrosomus regius
Macarello Makaira nigricans
Sgombro Scomber scombrus
Marlin blu Makaira mazara
Parago Pagrus pagrus
Scorfano Scorpaena scrofa
Sarago maggiore Diplodus sargus sargus
Sogliola Solea solea
Wahoo Acanthocybium solandri
Tonno giallo Thunnus albacares
Pesce vela atlantico Istiophorus albicans

Inoltre, di recente emanazione sono tre decreti:

il primo che riguarda la Regolamentazione della pesca sportiva e ricreativa nella “Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio” (vedi articolo) revisionato ed emesso il 3 novembre 2022;
Da quanto si evince da questo decreto (in francese “arreté) le richieste per pescare nei confini del parco delle Bocche di Bonifacio nel 2023 avrebbero dovuto essere presentate entro il 30 dicembre 2022. I permessi previsti erano 400. Quindi buon per chi è riuscito ad ottenere il permesso per tempo. Per gli altri nel 2023 “rien a faire”. Verso fine 2023 state sul pezzo se intendete provare ad accedere ai permessi per il 2024.

il secondo che riguarda le nuove misure minime per la pesca in Francia (vedi articolo)

il terzo è “l’arrete N. 2012352-003 del 17 dicembre 2012” che proroga fino al 31 dicembre 2013 le prescrizioni recate dal decreto prefettoriale n° 323/2004/DRAM. In soldoni sono prorogati i divieti alla pesca di tutte le specie di cernie, aragoste, astici, cicale, cavallucci marini. Quindi nulla di nuovo.