Novità Pesca Ricreativa: L’aumento delle sanzioni e il “pasticcio” dei 5 kg
Alla fine il cosiddetto “collegato agricolo” è diventato legge dello Stato ed ha introdotto alcune novità che interessano molto da vicino la pesca ricreativa (Art. 39). Diciamo subito che si poteva fare di meglio e che, di concerto con le altre associazioni rappresentative della pesca, ci siamo impegnati allo stremo per cercare di ottenere la riduzione delle sanzioni previste per la violazione delle distanze da costa e degli obblighi di segnalazione. Purtroppo la politica non è stata dello stesso avviso, e il testo approvato non conterrà nessuna delle nostre proposte; tuttavia anche se del tutto involontariamente, è per certi versi migliorativo di altri aspetti della situazione attuale.
La nuova normativa ad esempio ha notevolmente aumentato le sanzioni a carico della pesca ricreativa riguardo il superamento del limite di prelievo dei 5 kg, e lo ha fatto introducendo i seguenti scaglioni di proporzionalità:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3.000 euro
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 12.000 euro
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 e 50.000 euro
Diciamocelo chiaramente, era profondamente ingiusto e iniquo punire con la stessa severità uno sforamento accidentale da uno cercato e voluto. Oltretutto, con l’introduzione della tolleranza del 10 per cento a compensazione di eventuali imprecisioni dello strumento di misura, superamenti fino a 500g rientrano nella soglia di non punibilità, migliorando di fatto la vecchia normativa che invece era rigida al grammo.
È stata confermata in toto la riformulazione pasticciata dell’articolo 142, di cui avevamo già denunciato l’assurdità a suo tempo. Dal 25 agosto 2016 il limite dei 5kg sarà così stabilito: “Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e, fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 500 e 50.000 euro”
Ammesso che l’italiano non sia un’opinione, ci pare proprio (e non siamo i soli a sostenere questa visione) che si potranno sforare i 5 kg se nel mazzo ci sarà un pesce superiore a 5 kg (es. 4,9 kg di pescetti validi e uno di 7 kg, tot. kg 11,9). Mentre si andrà fuori legge se si supereranno i 5 kg senza avere nel mazzo un pesce superiore ai 5 kg (es. due pesci da 3 kg, tot. 6 kg). Una situazione paradossale che è chiaramente frutto di indiscutibile approssimazione della tecnica legislativa, sia in considerazione del fatto che avevamo proposto formulazioni molto più moderne e non suscettibili di interpretazione, sia perché a detta di chi ha proposto questi emendamenti non aveva in realtà nessun intento di modificare la vecchia norma relativamente a questa parte.
Che dire?! Alla fine qualche piccolo miglioramento c’è, peccato non solo che non sia frutto della collaborazione con le associazioni rappresentanti della pesca ricreativa, ma che siano corto-circuiti normativi del tutto involontari e non previsti dal legislatore. Ma d’altronde, a trattare in unico dispositivo normativo temi diversissimi (il collegato non tratta solo di pesca infatti) e a mettere sullo stesso piano pesca professionale e pesca ricreativa, non c’era molto da aspettarsi…