Normative: 3 veloci chiarimenti per Evitare il Verbale rovina-vacanze
L’estate è ormai iniziata e molti sono gli appassionati che “ritornano” alla pratica della pesca in apnea. Considerando la giungla di norme che la regola, e facendo tesoro dell’esperienza del nostro servizio di consulenza legale per i soci, abbiamo pensato di stilare un piccolo e semplice vademecum per permettervi di trascorre delle vacanze di pieno divertimento venatorio, evitando errori veniali ma che vi possono costare molto cari.
Di seguito trovate le 3 contestazioni che ogni anno mietono più “vittime” durante i mesi estivi, e non parliamo di briciole visto che la sanzione media per una qualsiasi delle violazioni in materia di pesca sub parte dai 1000 euro a salire.
1 – violazione del limite di distanza dei 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti
Salvo indicazioni differenti, contenute all’interno dell’ordinanza balneare locale, il limite dalle spiagge non è soggetto a orari e deve considerarsi in vigore per tutta la giornata. Pescare all’interno della fascia dei 500 metri dalla battigia è quindi sempre vietato e, in caso di contestazione, a poco serve affermare di non essere in possesso del gps o lamentare l’assenza di una linea di boe che segnali tale distanza. Può tuttavia essere utile chiedere che sul verbale vengano annotate le coordinate gps rilevate dai controllori, se discrepanti, farete poi annotare quelle segnate dal vostro dispositivo personale (con indicazione del map datum) nelle dichiarazioni.
Non è invece vietato partire dalla battigia e attraversare a nuoto l’area di divieto per raggiungere lo spot di pesca sito oltre il limite imposto dalla normativa. È però necessario che il tragitto, tanto all’andata quanto al ritorno, sia effettuato non soltanto con il fucile scarico, ma assicurato al pallone o sulla plancetta e quindi ben distante dal pescatore intento a nuotare. Diversamente il verbale è assicurato e impossibile da contestare, sia che siate stati ingenui oppure che abbiate pensato di fare i furbi pensando che bastasse semplicemente scaricare il fucile appena avvistato il controllo.
Esiste tuttavia la possibilità che un controllore particolarmente orfano di buonsenso non voglia sentire ragioni, nel caso fate mettere a verbale che NON stavate pescando e che il fucile era scarico e riposto sotto la boa. Questo vi consentirà di avere la sostanziale certezza di accoglimento di uno scritto difensivo o di un ricorso all’autorità giurisdizionale.
2 – violazione degli obblighi di segnalazione
Vi ricordiamo che al subacqueo è fatto SEMPRE obbligo di segnalarsi con apposito galleggiante munito di bandiera rossa con diagonale bianca, oltreché di operare nel raggio di 50 mt dallo stesso, nonostante il limite di transito per le imbarcazioni sia di 100 mt. È anche stabilito che una sola boa o bandiera issata sul mezzo nautico, sia sufficiente a segnalare tutti i subacquei presenti nel raggio dei 50 mt.
Esiste però una certa confusione da parte delle autorità, nel considerare la posizione del subacqueo che si immerge con il gommone, sia in presenza del barcaiolo che con il mezzo ancorato. La norma è chiarissima e non dà adito a scappatoie, è sempre obbligatorio mantenersi nel raggio di 50 mt dalla bandiera rossa con diagonale bianca, il che rende perfettamente lecite le seguenti situazioni:
a) subacqueo/i che rimane entro i 50 mt dal mezzo nautico su cui è issata la bandiera regolamentare, sia che il gommone sia ancorato o che lo segua avendo a bordo un barcaiolo.
b) subacqueo/i con boa di segnalazione al seguito, seguito dal barcaiolo sul mezzo nautico sul quale NON è issata la bandiera di segnalazione.
Inoltre, a meno che il comportamento non costituisca intralcio alla navigazione da diporto, non viene considerato punibile il comportamento del subacqueo che lascia ormeggiato il mezzo nautico con issata la bandiera di segnalazione e si allontana, oltre i 50 mt, con boa al seguito.
Anche in questo caso, se i controllori non vogliono sentire ragioni, esibite copia di questo documento e delle circolari ministeriali in esso richiamate che dimostrano come il vostro comportamento sia in linea con la norma, in caso di ostinazione fate comunque mettere a verbale che vi siete attenuti alle indicazioni del Comando Generale delle CCPP. Questo vi garantirà la ragionevole certezza di abbattere il verbale con scritti difensivi o ricorso all’autorità giurisdizionale.
3 – violazione del supposto obbligo di farsi assistere a bordo del mezzo nautico da un barcaiolo pronto a intervenire
Salvo disposizioni locali differenti, contenute nell’ordinanza balneare della CP competente, l’obbligo di assistente a bordo è previsto solo nel caso in cui avvenga un trasporto contemporaneo di bombole (apparechi ausiliari per la respirazione) e fucili da pesca subacquea, mentre non trova applicazione in tutti gli altri casi. In caso di contestazione sarà opportuno esibire le circolari ministeriali allegate che chiariscono la corrette interpretazione della norma. Se questo non evita il verbale fate mettere a verbale di esservi attenuti alle indicazioni del documento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto Prot 020451-55215 del giugno 2008, di cui avete esibito copia ai controllori. Ciò dovrebbe in ogni caso permettervi di dimostrare di essere stati indotti in errore e di risolvere il ricorso a vostro favore.
Ultima raccomandazione FONDAMENTALE
Ricordate che i tutori dell’ordine (tutti i corpi possono controllarvi in mare) sono pubblici ufficiali e che la loro versione dei fatti costituisce prova fino a querela di falso: ergo tutto ciò che non fate verbalizzare al momento della contestazione non potrete sostenerlo in seguito, a meno appunto di imbarcarvi in una ardua e pericolosa querela per falso.
Dal canto loro non possono esimersi dal mettere a verbale le vostre osservazioni, perché la Cassazione ha più volte ribadito che tra gli elementi che il verbale di contestazione deve inderogabilmente contenere – a pena di nullità! – ci sono anche le eventuali dichiarazioni rese dal preteso trasgressore.