Ancora sul “Censimento”
Occorre forse, prima di iniziare, fare un riassunto delle puntate precedenti.
Con il DM 6 dicembre 2010, diventato efficace il primo febbraio 2011, si poneva l’obbligo ai pescatori in mare ricreativo-amatoriali di dichiararsi al MIPAAF dal primo maggio 2011.
Con questo DM il Ministro (vedi anche Governo Italiano) ha ritenuto di ottemperare ad un dettato delle CEE che impone agli stati membri di stimare quanto pesce viene prelevato dalla pesca ricreativa rispetto al prelievo complessivo.
Attraverso questa raccolta di informazioni appare sempre più certo che il MIPAAF non potrà raggiungere gli scopi dichiarati, ovvero la valutazione del pescato della pesca ricreativa.
Tuttavia con questo “escamotage” si è evitato che la CEE comminasse sanzioni all’Italia per non aver fatto nulla nella direzione indicata.
Noi ci siamo dichiarati da subito contrari al censimento, anche se, una volta diventato efficace, ci siamo impegnati perché tutti rispettassero una legge dello Stato.
A noi premeva di più, e preme, la richiesta della CEE, che ponendo sotto controllo i quantitativi prelevati sia dalla pesca professionale sia da quella ricreativa, potrebbe indicare delle reali strategie comuni all’Europa per la salvaguardia della risorsa ittica.
Poi, con il DM 15 luglio 2011, l’ineffabile Ministro Saverio Romano, va ad integrare il DM 6 dicembre 2010, con due commi così ispirati: “ RITENUTO che nel periodo estivo alcune forma di pesca ricreativa sono praticate in modo occasionale e che per tali attività non è opportuno porre in essere misure di controllo”, decretava : “comma 4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l’attività di pesca da terra”. “comma 5.
Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l’attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri”.
Peccato che questo DM sia diventato efficace solo dopo la sua pubblicazione (Pubblicato in G.U. n. 237 dell’11 ottobre 2011).
Tutto ciò non merita il nostro tempo nell’analizzarne dalle diverse angolazioni i significati, tuttavia ancora una volta, i pescatori in apnea si troveranno di fronte ad una norma poco chiara e non sapranno se andando a pesca con un gommone, es. da 5 metri, saranno sottoposti a controllo sul “censimento” o meno.
Invece per i controllori, qualche volta pescheremo in apnea “dalla barca” e qualche volta pescheremo in apnea “vicino” ad una barca. Dovremmo quindi aver capito che il “censimento” è stato un “escamotage” all’italiana per non pagare dazio.
Ma, sempre all’italiana, non possiamo non pensare che qualcuno, visti i dati raccolti (circa 700.000 censiti, di cui 240.000 indicanti tra l’altro la PIA (ultimi dati disponibili – giugno 2011)) non pensi di fare cassa.
Lo dicemmo allora e lo diciamo adesso: se si vuole parlare di “licenza di pesca” o permesso, o brevetto, o qualsiasi altro barbatrucco, lo si dica e lo si affronti ai tavoli opportuni con gli interlocutori opportuni.
Per parte nostra, e ci occupiamo solo della pesca in apnea ricreativa, non abbiamo ancora una posizione ufficiale su questo tema, ma riteniamo che il dibattito all’interno dei PIA debba iniziare da subito, facendo massa critica, senza isterismi, superando, anzi anticipando, le “subdole furbizie” ministeriali e di chi si candida per un posto da gabelliere.
Se li lasciamo fare, ci troveremo come in passato davanti a “fatti compiuti”. Occorre infine sgomberare il campo dal malinteso che una qualsiasi “licenza” possa essere antesignana della possibilità di accesso alle AMP o ai Parchi marini. La fruizione delle AMP e dei Parchi marini è sottoposta a specifiche leggi dello Stato ed è governata dal Ministero che si occupa di ambiente.
E’ un campo, ed una battaglia, in cui siamo impegnati ma, in questa fase, non ha relazione alcuna con censimenti, licenze o altro pasticciaccio.
Il Consiglio Direttivo FIPIA