CP di Manfredonia – Divieto d’Uso di Acquascooter e simili nella PIA
A maggio di quest’anno abbiamo sottoposto al Compamare di Manfredonia un quesito sull’utilizzo degli scooter acquatici (maialini, AS, ecc.) durante la pratica della pesca in apnea ricreativa. La richiesta si è resa necessaria a seguito di numerose segnalazioni, da parte di soci, che riferivano di essere stati redarguiti e minacciati di verbali per l’utilizzo di detto mezzo di locomozione autonoma.
Qualche giorno fa abbiamo ottenuto la risposta (scaricabile al fondo dell’articolo) che, purtroppo, ribadisce un atteggiamento di chiusura totale nei confronti dell’utilizzo di questi propulsori.
Il testo pervenuto viene posto in allegato.
Il primo commento che ci viene spontaneo, e ci trova perplessi, riguarda la pretesa scarsa sicurezza legata al trasporto di fucili appesi allo scooter, né ci pare pertinente il riferimento all’articolo 128bis del DPR 1639/68.
Ci parrebbe invece pacifico che durante gli spostamenti di una certa durata non ci sia la necessità e l’opportunità di viaggiare con il fucile carico appeso da qualche parte o addirittura in mano. Questi spostamenti avvengono solitamente a velocità abbastanza sostenuta e non costituiscono (quasi mai) un’occasione di ricerca e cattura. Diverso sarebbe se il propulsore venisse utilizzato a bassa velocità proprio nell’azione di pesca. Ma anche in questo caso non ci sarebbe forse la convenienza a un suo utilizzo a causa del rumore e del disturbo arrecato.
Tuttavia, se qualcuno venisse sorpreso ad utilizzare un propulsore non tanto per gli spostamenti quanto per una vera e propria azione di pesca ben venga la sanzione. Siamo però in completo disaccordo che per contrastare quei pochi che fanno un uso illecito del mezzo venga posto un divieto generale al suo utilizzo.
Inoltre, non ci pare per nulla pericoloso trascinare i fucili scarichi appesi in qualche modo al mezzo di propulsione o a un suo rimorchio come potrebbe essere una boa segnasub. Sicuramente non più pericoloso che tenere i fucili su un natante che naviga in planata.
Diverso è il ragionamento che si può fare quando il mezzo di propulsione viene utilizzato per favorire l’immersione o l’emersione del pescatore durante la sua azione. Per questo tipo utilizzo ci pare si possano confermare i presupposti di antisportività del prelievo. È da segnalare che già nel 2005 la FIPSAS, con un’iniziativa mirata a favorire i rapporti con il Comando Generale delle CC.PP., proponeva, tra i vari possibili interventi normativi, l’improvvida e draconiana “proibizione della pesca in apnea al traino di un’imbarcazione o mezzo di locomozione individuale di superficie o subacqueo (acquascooter, maialino).”
La questione sull’utilizzo degli scooter per i soli spostamenti, è già stata affrontata nel corpo di alcune ordinanze locali, tra le quali ci permettiamo di ricordare l’ordinanza 28/2006 della C.P. di Arbatax dove addirittura si prescriveva l’obbligo di avvalersi di un mezzo nautico di appoggio o di un mezzo individuale di locomozione acquatica per il pescatore in apnea che operasse oltre 700 metri dalla costa.
Per certo, come abbiamo avuto l’occasione di ribadire più volte, emerge ormai impellente la necessità di mettere mano all’intero corpo delle prescrizioni del DPR 1639/68 per quanto concerne tutta la disciplina della pesca in apnea ricreativa al fine di favorire la certezza dell’interpretazione delle norme e l’omogeneità, laddove possibile, delle prescrizioni locali.
Ancora una volta, e sono passati ben 14 anni, ci troviamo a rimarcare quanto sia stata disattesa la previsione recata dal D.lgs 153/2004 – “Attuazione della legge 7 marzo 2003 n. 38, in materia di pesca marittima” – in cui veniva previsto che entro un anno si sarebbe dovuto mettere mano ad una revisione del vetusto DPR 1639/68.
In tempi successivi altri interventi sul DPR 1639/68, e/o altri atti normativi sulla pesca non commerciale, hanno contribuito ad aumentare la inestricabilità delle norme, rendendo “interpretabili” le previsioni e ponendo allo stesso tempo in difficoltà i praticanti e gli organi di controllo e/o di normazione subordinata come le CC.PP. Anche da ciò deriva la grande difformità sul territorio nazionale nelle Ordinanza delle diverse C.P. Infine, resta il fatto che la C.P. di Manfredonia, con la sua precisazione “tombale”, pone espresso divieto all’utilizzo di propulsori ausiliari durante “tutte” le fasi che costituiscono una battuta di pesca in apnea.
Questa normativa, poco chiara ed a “macchia di leopardo”, genera incertezze e non è escluso che si possa verificare che qualche zelante controllore emetta dei verbali, in questo caso la FIPIA, ai propri soci, fornirà il supporto legale per presentare eventuali ricorsi. Ma la soluzione a questo ginepraio deve essere trovata rapidamente, e non può che venire dalla politica: per questo è nostra intenzione chiedere un’audizione alle Commissioni Agricoltura di Senato e Camera per stimolare e partecipare alla revisione del DPR 1639/68, cercando inoltre di sensibilizzare anche i partiti perchè forse, dopo 50 anni, è venuto il momento di mettere ordine a questo settore da troppo tempo dimenticato.
Alessandro Fiumani
Presidente FIPIA