Ep. 150 Ordinanza Capitaneria di Genova: accolte le istanze FIPIA per la Pesca in Apnea 2026
COORDINAMENTO NORMATIVO SULLA SICUREZZA BALNEARE 2026
Si informa l’utenza e la categoria dei pescatori in apnea che, a seguito del proficuo dialogo istituzionale e dell’istanza formale presentata da F.I.P.I.A. in data 18 maggio 2026, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Genova ha proceduto all’integrazione e alla necessaria rimodulazione del testo unico sulla disciplina balneare.
Attraverso l’emanazione della successiva Ordinanza Integrativa n. 97/2026 (datata 27 maggio 2026), l’Autorità Marittima ha coordinato le disposizioni della precedente Ordinanza n. 40/2026, accogliendo pienamente i rilievi sollevati dalla Federazione a tutela della pesca sportiva e ricreativa in apnea.
QUADRO NORMATIVO E RIFERIMENTI LEGALI DI RIFERIMENTO:
L’istanza presentata da FIPIA, formalmente accolta dalla Capitaneria di Porto nell’esercizio delle proprie competenze di coordinamento, ha ripristinato il corretto alveo legislativo basandosi sulla gerarchia delle fonti e sui seguenti pilastri del diritto marittimo: D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 in materia di disciplina della pesca marittima) e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.): quadro normativo primario che regola l’attività e le distanze della pesca subacquea a livello nazionale, sovraordinato rispetto ai regolamenti locali.D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura): testo cardine che definisce i diritti, i doveri e la legalità legata alla pesca sportiva in apnea, nonché i meccanismi di abrogazione implicita o esplicita di vecchie norme contrastanti. Articolo 20 del Testo Unico Coordinato (CP Genova): Riformulato e integrato ex novo dall’Ordinanza n. 97/2026. La nuova formulazione abroga di fatto le precedenti restrizioni illegittime contenute nell’atto n. 40/2026, recependo l’istanza/ricorso amministrativo di FIPIA e sancendo il definitivo via libera alla pesca subacquea nei limiti previsti dalle leggi dello Stato, garantendo la contestuale sicurezza della balneazione. Un risultato straordinario che dimostra come la collaborazione tecnica con le istituzioni sia lo strumento più efficace per far valere i diritti dei pescatori in apnea, nel pieno rispetto della legalità e delle ordinanze vigenti nel Circondario Marittimo di Genova (da Cogoleto a Camogli).




