Un primo risultato all’istanza inviata da FIPIA alle 55 Capitanerie di Porto Italiane
Ci risponde la Direzione marittima di Bari confermando da un canto la nostra lettura delle leggi sulla PIA, dall’altro ribadendo che questo orientamento può essere modificato dalle varie CP “secondo necessità locali”.
DI seguito il testo del questio che abbiamo inviato alle CP:
Prot. 0101/2013 Milano, 18 Febbraio 2013
Spett.li
Capitanerie di Porto – tutte
Loro sedi via posta elettronica certificata
e p.c. Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera
Ufficio Relazioni Esterne
Viale dell’Arte, 16
00144 ROMA
Oggetto: Istanza
La scrivente Federazione Italiana Pesca In Apnea (FIPIA) è un’Associazione di promozione sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si occupa della promozione delle attività ricreative legate alla pesca in apnea e, in tale ambito, si impegna nel divulgare la conoscenza e il rispetto delle normative presso i suoi associati e tra i pescatori in apnea ricreativi tutti, attraverso il proprio sito internet.
Purtroppo nel nostro ruolo ci troviamo spesso a ricevere le lamentele dei nostri associati in merito a situazioni in cui le norme trovano letture e applicazioni differenti in funzione dei differenti Comandi che emettono le varie Ordinanze. Questa situazione ci mette in difficoltà nel suggerire comportamenti certi e rispettosi delle leggi.
Nell’attesa che il legislatore metta mano alla riscrittura del DPR 1639/68 e s.m.i. e nella speranza che nell’occasione vengano superate quelle definizioni che nel corso degli anni hanno mostrato la necessità di ripetute interpretazioni e chiarimenti, ci permettiamo di sottoporre al Vostro parere le indicazioni che siamo usi fornire ai nostri soci in merito ad alcune delle più discusse norme in vigore. Indicazioni che traggono spunto dalle leggi stesse e dalle Circolari Ministeriali o del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.
1) Sulla questione del barcaiolo a bordo di imbarcazione/natante utilizzato per una battuta di pesca in apnea:
L’articolo 3 del DM 249/87, prevede che “Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore ai 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca subacquea“.
Nello stesso articolo 3, al comma 2, si prevede che “Durante l’attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza …[omissis]“.
Considerato che secondo l’interpretazione esplicativa dello stesso Ministro della Marina Mercantile, On. Degan, che ha firmato il DM in esame, contenuta nella circolare n. 6227201 del 23 luglio 1987 e poi ribadita nella circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 62203825 del 4 agosto 1995, la disciplina dell’articolo 3, comma 2, del DM 249/87 si riferisce unicamente all’ipotesi di cui al primo comma della stessa disposizione;
Considerato che, in seguito a diverse discussioni, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha emesso la circolare Prot. n. 020451/55215 del 9 giugno 2008, la quale, in merito alla questione dell’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 2, del DM249/87, ha chiarito come detto Comando Generale faccia espresso rinvio al contenuto delle succitate circolari interpretative.
Stante la documentazione esaminata, il comportamento suggerito dalla F.I.P.I.A. ai suoi affiliati è:
se non si ha la bombola da 10 litri a bordo, non occorre farsi assistere da un barcaiolo, né detenere una cima di lunghezza sufficiente al recupero del subacqueo; questa posizione è ulteriormente confortata dal fatto che non esiste alcuna norma che proibisca di immergersi muovendo direttamente da terra senza barca appoggio e senza assistenza.
2) Sulla questione della segnalazione di persona in immersione (bandiera rossa con banda diagonale bianca (Art. 130 DPR 1639/68)
Ci sono stati segnalati contenziosi legati a questo argomento: in alcuni casi è stata richiesta dalle Autorità preposte ai controlli, l’esposizione della bandiera di segnalazione sul mezzo nautico, anche se il pescatore in apnea si era allontanato oltre i 50 metri dall’imbarcazione portando con se una bandiera issata sulla boa di segnalazione. Di converso, in altro compartimento, è stata contestata la bandiera issata sul mezzo nautico alla fonda con pescatore in apnea allontanatosi con boa al seguito, contestando la doppia segnalazione.
Vista la citata circolare Prot. n. 020451/55215 del 9 giugno 2008 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto che al punto siglato con lettera c) ha chiarito il comportamento ammissibile, ci permettiamo di concludere:
Stante la documentazione esaminata, il comportamento suggerito dalla F.I.P.I.A. ai suoi affiliati è sintetizzabile nei seguenti punti:
a) il segnale è la bandiera rossa con striscia diagonale bianca, pertanto la boa senza bandiera non assolve l’obbligo di segnalazione (informazione utile per chi ha una boa con bandiera smontabile, che può essere facilmente persa durante la battuta di pesca);
b) la bandiera può essere posta su un galleggiante, che può essere una boa come una plancetta o altra tipologia di oggetto galleggiante;
c) una bandiera può segnalare più di un subacqueo a patto che tutti si mantengano entro 50 metri di distanza;
d) la bandiera deve risultare visibile a non meno di 300 metri di distanza, ma prestare attenzione poiché la sua visibilità può variare in funzione delle condizioni del tempo e del mare (nebbia, mare increspato etc..);
e) con riferimento alla citata Circolare Prot. 020451/55215, non si ha violazione nel caso in cui il pescatore o i pescatori in apnea:
· ancorato il mezzo con la bandiera issata, si immergono senza boa e si mantengono entro 50 metri dalla verticale del mezzo;
· ancorato il mezzo senza bandiera issata, si immergono con boa al seguito;
· ancorato il mezzo con bandiera issata, si allontanano di oltre 50 metri dalla verticale del mezzo con boa al seguito (in questo caso è fatta salva la facoltà dell’ufficio locale di vietare questa soluzione qualora vada a creare intralcio alla navigazione delle altre unità).
3) Applicazione dell’art. 129 del D.P.R. 1639/68 – distanze dalla costa per l’esercizio della pesca subacquea.
Anche in merito a questa norma ci vengono segnalate applicazioni da parte delle Autorità marittime titolate ad emettere ordinanze, non sempre omogenee, in relazione all’elemento della presenza dei bagnanti sul tratto di costa interessato. In particolare sono state offerte le seguenti diverse applicazioni:
· la pesca subacquea è vietata solo in caso di “effettiva” presenza di bagnanti, indipendentemente dalla stagione o dall’orario;
· il divieto è imposto solo su tratti di costa “solitamente” frequentati da bagnanti;
· il divieto di pesca subacquea è fissato per tratti di costa “astrattamente” frequentabili dai bagnanti;
· la pesca in apnea è ammessa senza limiti di distanza dalla costa, anche in stagione balneare, purché praticata fuori dagli orari di apertura degli stabilimenti.
Il suggerimento dato ai nostri affiliati e frequentatori del nostro sito internet, è quello di consultare le Ordinanze locali ed attenersi alle loro prescrizioni. Attraversando il tratto di mare compreso nei 500 metri dalle spiagge balneabili, portare il fucile scarico (non in sicura) preferibilmente appeso alla boa segnasub.
In merito a quest’ultimo argomento vogliamo inoltre portare alla Vostra attenzione alcune considerazioni:
· il proliferare di aree marine sottoposte a tutela limitano di molto gli spazi per la pratica della pesca in apnea. L’interazione delle aree protette con quelle interdette in ragione delle ordinanze di sicurezza balneare finisce per ridurre eccessivamente l’areale fruibile dai pescatori in apnea;
· il fucile subacqueo, a dispetto del nome, ha una gittata che anche fuori dall’acqua è di poche decine di metri (in acqua è di 4-5 metri nei modelli più potenti). Posto che il dardo resta collegato all’attrezzo con una robusta sagola lunga non più di 5-6 metri, non si capisce con quale criterio si sia fissata la distanza in 500 metri. Confrontando la regolamentazione con quella prevista per la caccia terrestre, è facile rendersi conto dell’assenza di ogni criterio di proporzionalità nella determinazione della distanza di sicurezza;
· il limite di 500 metri da spiagge frequentate stride con il limite di 300 metri spesso imposto alla navigazione, come se la pericolosità del pescatore in apnea per i bagnanti possa essere superiore a quella di un’imbarcazione. Mentre non si ha notizia di bagnanti fiocinati per errore da un pescatore in apnea, sono notoriamente numerosi i casi di incidenti da elica che hanno procurato gravi lesioni e spesso la morte sia di bagnanti che di apneisti e pescatori in apnea;
· le sanzioni per il pescatore in apnea che contravviene alle disposizioni sulle distanze dalla costa vanno da 1000 a 3000 euro, mentre per il navigante che le contravviene sono comprese tra 207 e 1033 euro (sanzione che può essere dimezzata per i diportisti);
· per chi non possiede imbarcazione – quasi tutti gli appassionati più giovani – nuotare fino alla distanza prevista può esporre al rischio di investimento; inoltre, spesso, alla distanza minima la profondità impedisce la pratica della pesca in apnea;
· alcuni uffici periferici delle Capitanerie di Porto particolarmente sensibili al problema hanno adottato regolamenti che realizzano un equo contemperamento degli interessi di bagnanti e pescatori in apnea, prevedendo l’assenza di distanza minima in orari diversi da quelli di balneazione.
Concludiamo, nella speranza che la nostra lettura delle normative possa essere da voi condivisa, auspicando che con l’avvicinarsi della nuova stagione balneare le Ordinanze da Voi emanate accolgano le nostre riflessioni.
In particolare, per quanto concerne le Ordinanze sulla distanza oltre la quale è consentita la pesca in apnea, pur nel rispetto dei vostri poteri di normazione, delle situazioni locali, nonché della morfologia delle coste sottoposte al vostro controllo, auspichiamo che vogliate considerare la possibilità di applicazione del divieto solo in “effettiva” presenza di bagnanti e, laddove non fosse possibile, limitarla agli orari di apertura degli stabilimenti balneari.
RingraziandoVi per l’attenzione concessa, porgiamo i nostri più Distinti Saluti.
Fulvio Calvenzi
Presidente