Caro Sindaco, la Pesca Sportiva NON è solo quella Praticata dai Tesserati FIPSAS
Dal 4 maggio scorso, nonostante i chiarimenti sul DPCM 26 aprile, la possibilità di praticare la pesca sportiva è piuttosto confusa un po’ in tutto lo stivale. Una jungla di ordinanze locali complica non poco le cose e, più di qualche volta, finisce per porre dei paletti del tutto ingiustificati.
È ad esempio il caso di un’ordinanza emanata dal sindaco di Civitavecchia, che permette la pesca sportiva SOLO a coloro che sono in possesso di tessera FIPSAS. Anche su segnalazione di diversi nostri tesserati, ci siamo subito attivati e il nostro presidente, l’avv. Alessandro Fiumani, ha immediatamente scritto una lettera ufficiale, sollecitando il sindaco a rivedere la sua posizione.
Di seguito riportiamo il testo della missiva:
“Egregio Sindaco,
numerosi nostri tesserati ci hanno segnalato il contenuto della ordinanza in oggetto, in merito alle prescrizioni per poter svolgere la Pesca Sportiva nel territorio comunale di Civitavecchia.
Mi preme l’obbligo di segnalare che il regolamento 302/2009 è stato ormai abrogato da anni, e che la definizione di “pesca sportiva” da Lei riportata in ordinanza è stata ormai completamente abbandonata anche dal legislatore europeo.
Uno degli ultimi regolamenti approvati e recepiti dall’Italia, il REGOLAMENTO (UE) 2020/123 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2020, al capitolo “definizioni” riporta: «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.
Permettere l’esercizio della pesca ai soli tesserati FIPSAS è un sopruso, sicuramente dettato da un quadro normativo poco chiaro, ma che sempre sopruso resta. Nessuno, e nemmeno Lei, ha pensato di permettere la corsa ai runner solo se in possesso di tessera FIDAL, o obbligato qualsiasi altro sportivo amatoriale ad avere in tasca un tesseramento riconosciuto dal CONI.
Con particolare riferimento alla pesca in apnea, ed a tutte le attività subacquee poi, mi preme sottolineare che queste discipline sono, prima di tutto e indubitabilmente, attività motorie ad alto impegno psico-fisico, e come tali dovrebbero rientrare nel novero delle attività permesse all’art. 3 lett. a) della Sua stessa ordinanza.
Dopo due lunghi mesi in cui i pescatori hanno dato grande prova di responsabilità rinunciando alla propria passione, anche laddove, per le sue caratteristiche intrinseche, non avrebbe in alcun modo potuto costituire alcun pericolo sanitario, trovo del tutto ingiustificato fare discriminazioni in ragione di aggettivi discutibili e francamente superati.
La sollecito, pertanto, ad intervenire quanto prima per rivedere la Sua ordinanza, in via autotutela amministrativa, prendendo spunto dai tanti sindaci e dalle regioni che permettono la pratica della pesca senza distinzione di appartenenza associativa, perché, prima ancora che divisa in sportiva è ricreativa, è sempre riconoscibile come “attività intesa a perseguire il miglioramento della condizione fisica e psichica”.
Certo di un Suo tempestivo intervento, porgo i miei migliori saluti.
Presidente F.I.P.A.
Avv. Alessandro Fiumani