La CP di Fiumicino accoglie le istanze FIPIA
Con l’ordinanza di Sicurezza Balneare 55/2014 la Capitaneria di Porto Roma-Fiumicino ha accolto le istanze di FIPIA modificando la formulazione dell’articolo 6 dedicato all’esercizio della pesca subacquea.
Nella precedente ordinanza 32/2013 tale articolo disponeva: “La pesca subacquea, è SEMPRE VIETATA nelle acque antistanti le spiagge fino ad una distanza di 500 metri dalla riva”. Questa articolazione, più restrittiva della legge dello stato (DPR 1639/68 art. 129), aveva provocato l’irrogazione di sanzioni contro pescatori in apnea da parte di altri Corpi dello Stato anche in giornate invernali e in assenza di bagnanti, un fatto evidentemente privo di senso che ha determinato l’attivazione di FIPIA e l’inoltro di una istanza di modifica della formulazione del divieto, il cui unico scopo è quello della tutela dei bagnanti.
Con la nuova ordinanza, la previsione viene riportata a quella della legge nazionale:
“La pesca subacquea, è SEMPRE VIETATA nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva”.
Quella della reale presenza di bagnanti è una condizione che dovrebbe essere verificata all’atto della contestazione dell’infrazione all’art. 129 del DPR 1639/68 e delle Ordinanze locali che lo riportino integralmente.
Ringraziamo ancora il Comando della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Roma-Fiumicino, per la cortesia mostrata nel ricevere la nostra istanza e per la fattiva collaborazione che ha portato a questo piccolo passo avanti nei rapporti tra Corpi dello Stato e rappresentanze dei cittadini.