Normativa sulla pesca al Tonno Rosso
Da pochi anni sono in vigore delle regole per la pesca sportiva del tonno rosso, riteniamo pesca in apnea compresa, anche se, relativamente a questa tecnica, pare non ci siano dei riferimenti specifici. Dobbiamo quindi riferirci alle regole stabilite nel 2010 per la pesca ricreativo-sportiva a questo pelagico.
La prima regola è che la pesca è consentita durante il periodo che va dal 16 giugno al 14 ottobre (da verificare di anno in anno).
La seconda è che per poter praticare la pesca a questo tunnide mediante un’unità di diporto bisogna essere in possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto, sottoscrivendo di voler praticare la pesca al tonno rosso con l’ausilio dell’imbarcazione.
E’ fatto divieto di pescare, tenere a bordo e sbarcare più di un tonno rosso per imbarcazione al giorno.
Nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno, la pesca consentita è comunque di un esemplare.
Le taglie minime di peso e lunghezza, sono rispettivamente di 30kg o 115cm, che si misurano dall’estremità della mascella superiore all’estremità del raggio più corto della coda.
E’ inoltre obbligatorio comunicare l’avvenuta cattura di un esemplare alla Capitaneria di Porto prima del rientro a terra.
Per la pesca ricreativa, la quota pescabile in Mediterraneo da unità italiane è fissata per il 2013 in 40 tonnellate (salvo decisioni e modifiche nel corso dell’anno, come avvenne nel 2013); raggiunta questa quota la pesca al tonno rosso ricreativa viene chiusa.
Ricordiamo che le multe sono abbastanza pesanti, o forse troppo poco, per chi viola queste regole: si va da 1000 euro fino a 3000 euro.
Questo è il quadro generale.
Proviamo ora a capire come rispettare queste regole nella pesca in apnea.
A nostro parere, se la battuta è impostata con l’ausilio di un’imbarcazione, si deve richiedere l’autorizzazione preventiva alla CP più vicina.
L’autorizzazione sarà poi valida su tutto il territorio nazionale. Attenzione, in caso di cattura (da parte di uno qualsiasi dei pescatore a bordo) sull’imbarcazione deve essere presente il denunciante, cioè quello che ha richiesto l’autorizzazione in CP.
Nel caso di cattura (non sparate se il pesce è inferiore ai limiti: per noi non vale il “catch and release”) riteniamo si debba procedere come per una cattura fatta con la canna dall’imbarcazione, e cioè:
a) appena il pesce è a pagliolo, avvertire la CP più vicina dell’avvenuta cattura;
b) entro le 24 ore successive recarsi in CP a compilare l’apposito modulo di cattura.
Più difficile è suggerire comportamenti per chi parte da terra e si trovi ad incontrare/catturare un tonno.
1) La prima ipotesi è quella che non avendo fatto richiesta preventiva di autorizzazione non si possa tentare la cattura.
2) La seconda ipotesi è che, non essendoci imbarcazione, non ci siano i presupposti per la richiesta di autorizzazione preventiva.
Per lo stesso motivo non sarà possibile comunicare l’avvenuta cattura fino a quando si tornerà a terra.
Crediamo che una volta arrivati a terra si debba però comunicare dell’avvenuta cattura e poi entro le 24 ore successive recarsi in CP per la compilazione del modulo specifico.
Non siamo purtroppo in grado di assicurare se una di queste due ipotesi sia valida ed attendiamo dallo scorso anno precisazioni dalle autorità competenti.
Potrete consultare la circolare ministeriale al seguente indirizzo: http://www.biggametuna.it/index.php?option=com_content&view=article&id=84{d2ec69bfcfc99a1647518f3ca3d633c8999f19bc90492ac4f451fcafb31b839a}3Atonnorosso&catid=1{d2ec69bfcfc99a1647518f3ca3d633c8999f19bc90492ac4f451fcafb31b839a}3Aultime&Itemid=50&lang=en