Tassa sulla pesca in mare: noi continuiamo combattere
Come avete visto nei precedenti articoli, il testo della proposta di legge presentato il 6 ottobre alla Commissione Agricoltura della Camera, ripercorre esattamente quanto già proposto nel testo di febbraio di quest’anno: ancora tassa e aiuti alla pesca professionale.
A quel tempo tutte le organizzazioni della pesca non professionale si opposero e, con metodi e forme diverse, inviarono sia alla Commissione Agricoltura, sia a parlamentari e membri della Commissione stessa, decine di proposte ed emendamenti.
Come potete vedere, nulla che vada incontro alla pesca non professionale è stato preso in considerazione. Il Gruppo ristretto che ha lavorato alla stesura della PdL ci pare sia stato impegnato solo ad “omaggiare” la pesca professionale.
E’ comparsa però una novità nella proposta di ridistribuzione di quanto incamerato con questa tassa:
si propone ancora il 60{d2ec69bfcfc99a1647518f3ca3d633c8999f19bc90492ac4f451fcafb31b839a} in sostegno della filiera ittica, il 30{d2ec69bfcfc99a1647518f3ca3d633c8999f19bc90492ac4f451fcafb31b839a} destinato al contrasto della pesca illegale e il 10{d2ec69bfcfc99a1647518f3ca3d633c8999f19bc90492ac4f451fcafb31b839a}, precedentemente non allocato, verrebbe indirizzato al CONI a sostegno dell’attività sportiva (si possono ipotizzare da 1 a 2 Ml di euro).
La FIPSAS dice di non averli richiesti e ad oggi non si sa chi sia il padre di questa proposta.
Noi non ci siamo comunque fermati e, guardando soprattutto alla pesca in apnea, abbiamo di nuovo inviato una serie di proposte per la revisione delle sanzioni (Dlgs 4/2012) specifiche per le infrazioni alle norme, vecchie e pasticciate, sulla pesca in apnea (DPR 1639/68).
Stante che questa Proposta di Legge tocca e modifica praticamente tutte le norme sulla pesca, continuiamo a ritenere che possa essere l’occasione per sistemare quelle norme inique che penalizzano la pesca in apnea e anche la pesca non professionale.
Abbiamo quindi inviato nuovamente i nostri elaborati e offerto la disponibilità a discuterne a:
Ermete Realacci (PD, Presidente Commissione Ambiente))
Walter Rizzetto (ex M5S, oggi Alternativa libera)
Aris Prodani (ex M5S, oggi Alternativa libera)
Franco Bordo (SEL)
Laura Venittelli (PD, capogruppo per le questioni pesca del PD e membro della Commissione)
Luciano Agostini (PD, Relatore della PdL e membro della Commissione)
Silvia Benedetti (M5S, segraterio della Commissione).
Qui di seguito potete vedere le nostre proposte più significative:
La modifica dell’art.11 (sanzioni) comma 8, del Dlgs 4/2012
8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all’esercizio della pesca non professionale, fatte salve le sanzioni previste alle successive lettere b), c), d). I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
b) E’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro chiunque ceda un fucile subacqueo a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
c) E’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 516 euro chiunque violi le limitazioni di cui all’art. 129 DPR 1639/68 nell’esercizio della pesca subacquea.
d) E’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 207 a 1033 euro chiunque violi gli obblighi di segnalazione di cui all’art. 130 DPR 1639/68 nell’esercizio della pesca subacquea.
Si propone anche la modifica dei seguenti articoli del DPR 1639/68 :
L’Articolo 128 bis del DPR 1639/68 e succ. è così modificato:
Esercizio della pesca in apnea non professionale
1) Per “pesca in apnea non professionale” si intende la pesca praticata in apnea con il fucile subacqueo. E’ vietata ogni forma di prelievo “non professionale” durante l’immersione con mezzi ausiliari di respirazione.
2)Al pescatore in apnea non professionale è fatto assoluto divieto di commercializzare il pescato e di prelevare giornalmente pesci e molluschi cefalopodi in quantità superiore a 5 Kg complessivi. Dal computo dei 5 Kg complessivi si esclude l’organismo di dimensioni maggiori.
3)Per “fucile subacqueo” si intende qualunque attrezzo da pesca capace di scagliare un dardo in ambiente subacqueo. L’energia propulsiva sviluppata dai fucili subacquei utilizzati nella pesca in apnea può essere accumulata nell’attrezzo solo con la forza muscolare del pescatore.
4)La pesca in apnea è consentita unicamente ai maggiori di anni 16. E’ vietato cedere o affidare un fucile subacqueo ad un minore di anni 16 se questi ne faccia uso.
5) Per “molluschi cefalopodi” si intendono tutti i molluschi della classe “Cephalopoda”, inclusi polpi (Octopus sp.), seppie (Sepia sp.), totani (Todarodes sp) e calamari (Loligo sp.).
6) Il pescatore in apnea non professionale non può prelevare coralli, molluschi non cefalopodi e crostacei.
7) Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
8) Il pescatore “non professionale” opera nel rispetto delle norme sulle taglie minime degli organismi prelevabili e delle specie sottoposte a vincoli specifici.
L’Articolo 128 ter del DPR 1639/68 e succ. viene abrogato.
L’Articolo 129 del DPR 1639/68 e succ. è così modificato:
Limitazioni
L’esercizio della pesca in apnea è vietato:
a) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a 200 metri dalle spiagge nell’orario compreso fra le 9:00 e le 18:30. In presenza di costa rocciosa, il pescatore in apnea può operare senza alcuna distanza minima da costa anche all’interno di tale fascia oraria, ma solo in assenza di bagnanti in vista nel raggio di 50 metri;
b) a distanza inferiore a 100 metri dalle reti da posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca senza il consenso del titolare della concessione;
d) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorare fuori dai porti;
e) nelle zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
f) da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole.
L’Articolo 130 del DPR 1639/68 e succ. è così modificato:
Segnalazioni
1. Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante dotato di una bandiera rossa con striscia diagonale bianca di dimensioni non inferiori a cm 30 X 20; se il subacqueo è seguito da un assistente a bordo del mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico, in aggiunta o in alternativa a quella posta sul galleggiante.
2. Il pescatore in apnea ha l’obbligo di mantenersi nel raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. E’ possibile utilizzare un solo segnale per più pescatori in apnea, a patto che ciascuno di loro si mantenga a distanza non superiore a 50 metri dal segnale.
3. Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori in apnea sportivi è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili subacquei ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca. Dalle limitazioni al solo trasporto sono escluse le imbarcazioni in grado di effettuare crociere plurigiornaliere con ospiti a bordo.
4. Nel caso in cui il pescatore in apnea si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, durante l’attività di pesca deve essere costantemente assistito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta a intervenire in casi di emergenza; nella medesima ipotesi, sul mezzo nautico deve essere presente una cima di lunghezza non inferiore a metri 30.
5. A tutti i mezzi nautici è imposta la navigazione rispettando le distanze dal segnale di sub in acqua e con il comportamento previsti dall’art. 91 del DM 146/2008.
L’Articolo 131 del DPR 1639/68 e succ. è così modificato:
Cautele (Limitazioni) nell’uso del fucile subacqueo
Al pescatore in apnea è fatto divieto di:
a) tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione;
b) attraversare tratti di mare con bagnanti con il fucile carico. E possibile attraversare zone frequentate da bagnanti o raggiungere la distanza minima da costa unicamente con fucile scarico appeso o riposto sul galleggiante di segnalazione;
c) impugnare il fucile subacqueo mentre è spinto o trainato da un qualsiasi mezzo di locomozione di superficie o subacqueo.