Aggiornamenti sulla pesca al tonno rosso per il 2012
Con il decreto 3 aprile 2012, pubblicato sul numero 117 della gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2012, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha fissato la ripartizione delle 1.787,91 tonnellate di tonno rosso catturabile, assegnate dall’Unione europea all’Italia, per la campagna di pesca 2012. Del totale, rimasto invariato dal 2011, ne sono state assegnate 35 tonnellate alla pesca ricreativa.
Senza entrare nel merito della diminuzione della quota assegnata rispetto al 2011 (50 ton) che ha visto nel corso dell’anno una riduzione a 10 tonnellate per poi essere riportata a 50 verso la fine di agosto 2011, ci preme darvi informazioni su come è normata questa pesca e, in particolare, su come la normativa in vigore può essere letta in riferimento alla pesca in apnea.
Il riferimento è dato dal Regolamento CE N. 302/2009 e dalla Circolare n.12780 del 15 giugno 2010.
La prima regola è che la pesca sportivo/ricreativa è consentita durante il periodo che va dal 16 giugno al 14 ottobre 2012, salvo raggiungimento delle quote che potrebbero portare alla chiusura anticipata.
La seconda è che per poter praticare la pesca a questo tunnide mediante un’unità di diporto bisogna essere in possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto, sottoscrivendo di voler praticare la pesca al tonno rosso mediante l’imbarcazione.
E’ fatto divieto di pescare, tenere a bordo e sbarcare più di un tonno rosso per imbarcazione al giorno.
Nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno, la pesca consentita è comunque di un esemplare. Le taglie minime di peso e lunghezza, sono rispettivamente di 30kg o 115cm, che si misurano dall’estremità della mascella superiore all’estremità del raggio più corto della coda.
E’ inoltre obbligatorio comunicare l’avvenuta cattura di un esemplare alla Capitaneria di Porto prima del rientro a terra. Ricordiamo che le multe sono abbastanza pesanti, o forse troppo poco, per chi viola queste regole: si va da 1000 euro fino a 3000 euro.
Questo è il quadro generale.
Proviamo ora a capire come rispettare queste regole nella pesca in apnea.
A nostro parere, se la battuta è impostata con l’ausilio di un’imbarcazione, si deve richiedere l’autorizzazione preventiva alla CP più vicina.
L’autorizzazione sarà poi valida su tutto il territorio nazionale. Attenzione, in caso di cattura (da parte di uno qualsiasi dei pescatore a bordo) sull’imbarcazione deve essere presente il denunciante, cioè quello che ha richiesto l’autorizzazione in CP.
Nel caso di cattura (non sparate se il pesce è inferiore ai limiti: per noi non vale il “catch and release”) riteniamo si debba procedere come per una cattura fatta con la canna dall’imbarcazione, e cioè:
a) appena il pesce è a pagliolo, avvertire la CP più vicina dell’avvenuta cattura, mediante telefono cellulare, VHF, CB;
b) entro le 24 ore successive recarsi in CP a compilare l’apposito modulo di cattura.
Più difficile è suggerire comportamenti per chi parte da terra e si trovi a incontrare/catturare un tonno.
1) La prima ipotesi è quella che non avendo fatto richiesta preventiva di autorizzazione non si possa tentare la cattura.
2) La seconda ipotesi è che, non essendoci imbarcazione, non ci siano i presupposti per la richiesta di autorizzazione preventiva. Inoltre per il pescatore che parte da terra sarà impossibile comunicare l’avvenuta cattura fino a quando tornerà a terra. A quel punto potrebbe avvertire la C.P. e recarsi entro le 24 ore alla C.P. stessa per la compilazione della specifica modulistica. Non vorremmo però che seguendo questa via qualcuno venisse multato per la mancanza della “richiesta preventiva”.
Quindi, non siamo purtroppo in grado di suggerivi un comportamento e attendiamo ancora precisazioni dalle autorità competenti.
Potrete consultare la circolare ministeriale al seguente indirizzo: http://ebookbrowse.com/circolare-ministeriale-tonno-rosso-2010-0012780-pesca-sportiva-e-ricrea-pdf-d108608089
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