AMP Capo Testa: Scatta il Divieto per la Pesca in Apnea a partire dal 20 Settembre
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 17 maggio 2018, n. 102 (clicca per visualizzarlo), ossia quello riguardante l’approvazione del “regolamento di disciplina dell’area marina protetta Capo Testa – Punta Falcone”, può dirsi concluso l’iter istitutivo della riserva.
Come specifica la nota nello stesso documento, le prescrizioni contenute nel regolamento, e quindi anche il divieto assoluto di praticare la pesca in apnea all’interno del perimetro dell’AMP, entreranno in vigore a decorrere dal 20 settembre 2018.
Cogliamo questa occasione per fare un precisazione di carattere normativo riguardo la presenza o meno delle boe di perimetrazione delle riserve marine. È opinione diffusa che, in mancanza di esse, si possa in qualche modo essere “scusati” in caso di controllo; ma le cose stanno diversamente. È vero che nei decreti istitutivi è riportato l’obbligo per l’ente gestore di installazione delle boe di delimitazione, ma bisogna fare un chiarimento.
Tali dispositivi galleggianti sono considerati necessari ai fini della navigazione, dovendo segnalare le zone in cui essa è interdetta. Per questa ragione le AMP sono solite perimetrare soltanto le zone A di riserva integrale, quelle cioè in cui è vietato perfino il semplice transito.
A questo proposito una sentenza della cassazione ha stabilito che: “Le aree marine protette sono sottratte alla necessità di perimetrazione tabellare giacché istituite e delimitate con appositi provvedimenti, completi delle indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sicché l’ignoranza colpevole circa l’esatta perimetrazione dell’area non è scusabile. (Nella specie, relativa ad illecita attività di pesca subacquea, la Corte ha sottolineato l’irrilevanza della disciplina che, con riferimento al divieto di navigazione, prescrive, invece, la necessità di individuazione, con mezzi e strumenti di segnalazione, delle aree protette).”
In parole povere significa che il pescatore subacqueo che viene sorpreso all’interno di una AMP ha sempre torto, ANCHE se mancano le boe di perimetrazione della zona A e ANCHE se mancano le tabellazioni a terra. Questo perchè si assume che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia sufficiente a portare tutti a conoscenza dell’esistenza della riserva, della sua estensione e dei limiti gps.