Il TAR Boccia il Ricorso Contro l’Area Marina Protetta di Capo Testa – Punta Falcone
È da poco stata pubblicata la sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo della Sardegna si è espresso in merito al ricorso presentato lo scorso dicembre, dal Movimento Sardo Pro Territorio, contro il decreto istitutivo dell’Area Marina Protetta di Capo Testa – Punta Falcone.
L’obiettivo dei ricorrenti era quello di ottenere un annullamento completo del decreto istitutivo, mettendo in luce la numerosa serie di violazioni che sarebbero state compiute per portare a compimento l’iter istitutivo.
Purtroppo i giudici amministrativi hanno finito per rigettare quasi tutti i rilievi contenuti nel ricorso, qualcosa pare sia stata dimenticata e potrebbe essere lo spunto per presentare appello, ma i margini sembrano ormai veramente ridotti al lumicino.
Riassumendo, a giudizio del TAR:
1. Tanto l’ISPRA quanto l’Amministrazione Comunale hanno correttamente ottemperato all’obbligo di informare i portatori d’interesse e la popolazione tutta, in maniera che è stata ritenuta più che adeguata alla situazione
2. L’obbligo di informare non integrava anche quello di ottenere il consenso della popolazione nè indirettamente nè attraverso il ricorso allo strumento referendario, che peraltro il sindaco aveva già a suo tempo chiarito poter avere ruolo esclusivamente consultivo
3. Poiché i fondali marini non sono soggetti a importanti cambiamenti nel breve e medio periodo, i rilievi oceanografici eseguiti nel 1991 sono da considerarsi sufficienti, non essendo quindi imprescindibile farne di recenti
4. Eventuali situazioni di inquinamento presenti all’interno del perimetro della riserva (ad esempio il collettore fognario al centro della baia), pur non indagate in fase di percorso preliminare, non possono in alcun modo peggiorare con l’istituzione della riserva. Viceversa è plausibile un effetto inverso, e che quindi la presenza della riserva funga da accelerante per la risoluzione definitiva degli stessi
5. Una eventuale comunicazione imprecisa, lacunosa e omissiva di quelli che sarebbero stati i vincoli definitivi dell’AMP, sono da imputarsi alla figura del sindaco e non certo all’ISPRA che sulla questione è sempre stata chiara
Come commentare? Non che ci aspettassimo molto, gli interessi in gioco erano decisamente troppo grandi e le parti in causa troppo influenti. D’altronde se in oltre un trentennio non abbiamo ancora visto un solo ricorso che abbia portato all’annullamento di un decreto istitutivo, un motivo dovrà pur esserci.
Restiamo alla finestra per capire come evolverà la vicenda, sia con un eventuale appello, ma soprattutto per la surreale questione dell’istallazione delle boe che il Ministero, smentendo se stesso nonché ampia e consolidata giurisprudenza, ha sentenziato essere necessaria per l’applicazione dei divieti regolamentari.
Intanto anche dall’altra parte del tirreno, nell’AMP di Capo Milazzo, si sta tentando la carta del ricorso al TAR. Vedremo con quali risultati.